L'Ente

COS'E'IL B.I.M.

Il B.I.M. è un consorzio formato da 26 Comuni, quelliafferenti alla Valle del Vomano e del Tordino, più i comuni della Provincia diTeramo. Istituzionalmente, il BIM è un Ente Locale Consorzio Obbligatorio diComuni senza scopo di lucro, istituito ai sensi della L.27/12/1953 n.959. IlConsorzio ha per scopo il progresso economico e sociale delle popolazioniinteressate.

LA LEGISLAZIONE IDROELETTRICA E LA MONTAGNA

Dopo la legge 10 agosto 1884, n. 2644, fu nel DecretoLuogotenenziale del 20 novembre 1916, n. 1664, che per la prima volta sistabilì la possibilità di una riserva di energia ad uso esclusivo dei servizipubblici (art. 28) a favore dei comuni rivieraschi “nel tratto compreso tra ilpunto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il puntodi restituzione”, oltre ad un canone qualora l’energia sia trasportata oltre i15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi.

Nel R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, la norma trovaconferma all’art. 40, con maggiori limitazioni e ampliando i soggettibeneficiari, includendo la provincia quando l’energia è trasportata fuori dalsuo territorio. Tale normativa trova conferma nel Testo Unico della leggi sulleacque e sugli impianti idroelettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, agli artt. 52 e 53.

 

Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1.757

Approvazione del testo unico delle disposizioni dilegge sulle acque e sugli impianti elettrici. Pag. 74

(omissis)

Art. 52. Nelle concessioni di grandi derivazioni perproduzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizipubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto oveha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione,una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dallaportata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina diproduzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva,devono chiedere l’energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data deldecreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre annidalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici dicui al comma quarto del presente articolo.

Decorso l’uno o l’altro termine il concessionarioresta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto terminedi tre anni decorre dalla data dell’accordo, di cui deve essere datacomunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell’energia fra icomuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto dellecaratteristiche dell’energia richiesta, comprese le quote per interessi e perammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito ilConsiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d’interesse si applica ildisposto dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

 

Art. 53.  Il Ministro per le finanze, sentito ilConsiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, afavore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canoneannuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominaleconcesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone e ripartito fragli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioneeconomiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza dellaconcessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acquepubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sonoderivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavoripubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura ilsovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessadecorrenza e la stessa scadenza dei canone governativo.

 

Tale normativa dura per vent’anni nella sostanza,salvo alcune modifiche relativa ll’ammontare dei sovracanoni.

Bisogna attendere la legge del 1953 per quellemodifiche alla normativa che porteranno alla delimitazione dei bacini imbriferimontani e quindi ai loro consorzi di comuni.

 

LEGGE27 DICEMBRE 1953 N. 959

Norme modificative al testo unico delle leggi sulleacque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, riguardanti l’economia montana.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga: la seguente legge:

 

Art. 1. Il Ministroper i lavori pubblici, sentito quello per l’agricoltura e foreste stabiliscecon proprio decreto, quali sono i “bacini imbriferi montani” nel territorionazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistonoconcessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro treanni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascunbacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora nefacciano domanda non meno di 3/5 di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincequalora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi in consorzioper ogni provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzitra comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dalsovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unicoapprovato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che inconseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comunirivieraschi ai sensi dell’art. 52 del predetto testo unico fanno parte didiritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro delbacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suodecreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano arivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell’attuale art. 52 deltesto unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalledisposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale eprovinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimentidi autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi,riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l’importo delle medesime, sonoadottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d’acqua perproduzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa sianosituate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sonosoggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delleleggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300 per ognichilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a)       dalla data dientrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per ilcanone demaniale;

b)      dalla data dientrata in funzione degli impianti negli altri casi;

c)       nel caso dientrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzionedella potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministeroper i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per ladeterminazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verrannopagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui aiprecedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un contocorrente fruttifero della Banca d’Italia, intestato al Ministro per i lavoripubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All’atto della decorrenza del sovracanone di cuisopra, cessano gli obblighi derivanti dall’art. 52 del citato testo unico,approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con iconcessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell’articolostesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. La valutazione diesso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavoripubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delsovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dallapendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o piùconsorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro seimesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e aidanni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui alpresente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzioo dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegatoesclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza delloStato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente ilprogramma degli investimenti e lo sottopone all’approvazione dell’autoritàcompetente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei baciniimbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione giàfirmati, che contemplano gli oneri di cui all’articolo 52 del citato testounico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

 

Art. 2. Qualora non siraggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1 per lacostituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagatodai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice ai sensi delprecedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero dellaBanca d’Italia al Ministro dei lavori pubblici il quale provvederà con decretoalla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteristabiliti nell’articolo stesso.

 

Art. 3. I consorziprevisti dall’articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti,i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere in sostituzionedel sovracanone previsto dall’articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso,la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo lerichieste dei Comuni o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzioneoppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazioneesistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed ascelta di questi:

a)       per laconsegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 perchilowatt di potenza nominale media:

b)      per la consegnaannua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowatt ora 300per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi ed i comuni interessati potranno chiederela fornitura di energia invece di sovracanone dopo che il Ministro per i lavoripubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensidell’articolo 1.

 

Art. 4. Le disposizionidella presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quantoconcessionari di grandi derivazioni d’acqua a scopo potabili o irriguo e per iquali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamentestagionale.

La presente legge, munita dei sigillo della Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti dellaRepubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE4 DICEMBRE 1956, N. 1377

Sostituzione dell’art. 53 del testo unico 11 dicembre1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

promulga: la seguente legge:

 

Art. 1. L’art. 53 deltesto unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

“Il Ministro per le finanze, sentito il Consigliosuperiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore deiComuni rivieraschi o delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, acarico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominaleconcesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fragli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizionieconomiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza dellaconcessione.

Nel caso di derivazioni a seguito della quali le acquapubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sonoderivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavoripubblici, stabilisce tra quali Comuni o Province ed in quale misura ilsovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessadecorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.

 

Art. 2. Per tutte leconcessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto laliquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hannoeffetto dal 1° gennaio 1957.

 

LEGGE30 DICEMBRE 1959 N. 1254.

Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n.959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

promulga: la seguente legge:

 

Art. 1. Il comma ottavodell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, va così interpretato:

“Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acquaper produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nelcaso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piùconcessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessaricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sonotenuti al pagamento del sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni Kw di potenzanominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativaconcessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell’art.52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti diconcessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664,o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canonedemaniale”.

 

Art. 2. Il comma nonodell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

“Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascunaconcessione, contemporaneamente al pagamento dell’annualità del canonedemaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esente o esentate dalcanone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto”.

Qualora l’impianto entri in funzione in tutto o inparte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanonecorrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata infunzione, anche parziale, dell’impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per lequali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato ilrateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenzadella prima annualità immediatamente successiva”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dellaRepubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE24 GENNAIO 1977, N. 7

Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccolederivazioni di acque pubbliche per forza motrice

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga: la seguente legge:

 

Art. 1. Il limite di220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell’articolo 6 deltesto unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regiodecreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

 

Art. 2. Allederivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale mediaannua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata invigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivoarticolo 3, le norme concernenti le “piccole” derivazioni, contenute nel testo unicodi leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvatocon regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni astatuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,n. 8, articolo 13.

 

Art. 3. Le derivazionidi acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelloattuate dopo l’entrata in vigore della presente legge, restano assoggettateagli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acquee sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre1961, n. 1501, nonché è dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dallalegge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, dicanoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma nei riguardi delle derivazioni diacque per forza motrice di cui al precedente comma, l’applicazione delle normedell’art. 13, commi primo, secondo e terzo, e dell’art. 71 del testo unicodelle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – AltoAdige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dellaRepubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE22 DICEMBRE 1980, N. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema diconcessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga: la seguente legge:

 

Art. 1. La misura delsovracanone anno dovuto ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 1 della legge27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d’acqua perproduzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorreredal 1° gennaio 1980.

 

Art. 2. Con la stessadecorrenza i sovracanoni previsti dall’articolo 53 del testo unico approvatocon regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sonoconferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenzanominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenzasuperiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordodiretto, ratificato con decreto del Ministro delle finaze, fra i comuni e leprovince beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro dellefinanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederàd’ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogola liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presentelegge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissadi cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il ripartodel gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l’accoglimentodi motivate richieste dei beneficiari medesimi.

 

Art. 3. Il Ministro deilavori pubblici per il sovracanone di cui all’articolo 1 e il Ministro dellefinanze per il sovracanone di cui all’articolo 2 della presente leggeprovvedono ongi biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione dellemisure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all’andamento del costodella vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30novembre dell’anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

 

Art. 4.La lettera b)del nono comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deveessere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entratain funzione, anche parziale, degli impianti: negli altri casi, pur in pendenzadel decreto di concessione.

 

Art. 5. Le regioni, aisensi dell’ultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione, acquisitol’assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possonosciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone allecomunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività,rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni estabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio dicomunità montane già consorziati e non, introitano i sovracanoni lorospettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi masituati nel territorio di comunità montane, l’introito del sovracanone èattribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengonoutilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazionifornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

 

Art. 6. Per le provinceautonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 8 del decreto delPresidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti dellaRepubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE16 LUGLIO 1997, N. 228

Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per preveniree fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventiin materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

 

Art. 6 bis. (Baciniimbriferi montani)

  1. Il sovracanone previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (48), qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d’Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953 (48).
  2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell’anno 1196, sono rassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (48).
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
  4. A decorrere dall’esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni (49).

 

LEGGE30 APRILE 1999, N. 136, ART. 28 COMMA 4°.

Norma per il sostegno ed il rilancio dell’ediliziaresidenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattereambientale.

 

Art. 28 (Norme inmateria di difesa del suolo e di risorse idriche) –

  1. Il termine di cui all’articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
  2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l’amministrazione provinciale competente per territorio.
  3. Il termine di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell’energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.


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