B.I.M. Teramo - Consorzio dei Comuni del Vomano e Tordino
L'Ente
COS'E'IL B.I.M.
Il B.I.M. è un consorzio formato da 26 Comuni, quelli afferenti alla Valle del Vomano e del Tordino, più i comuni della Provincia di Teramo. Istituzionalmente, il BIM è un Ente Locale Consorzio Obbligatorio di Comuni senza scopo di lucro, istituito ai sensi della L.27/12/1953 n.959. Il Consorzio ha per scopo il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.
LA LEGISLAZIONE IDROELETTRICA E LA MONTAGNA
Dopo la legge 10 agosto 1884, n. 2644, fu nel Decreto Luogotenenziale del 20 novembre 1916, n. 1664, che per la prima volta si stabilì la possibilità di una riserva di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici (art. 28) a favore dei comuni rivieraschi "nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il puntodi restituzione", oltre ad un canone qualora l’energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi.
Nel R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, la norma trovaconferma all’art. 40, con maggiori limitazioni e ampliando i soggetti beneficiari, includendo la provincia quando l’energia è trasportata fuori dal suo territorio. Tale normativa trova conferma nel Testo Unico della leggi sulle acque e sugli impianti idroelettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, agli artt. 52 e 53.
Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1.757
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Pag. 74
(omissis)
Art. 52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere l’energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo.
Decorso l’uno o l’altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell’accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell’energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell’energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d’interesse si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone e ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.
Tale normativa dura per vent’anni nella sostanza, salvo alcune modifiche relativa l’ammontare dei sovracanoni.
Bisogna attendere la legge del 1953 per quelle modifiche alla normativa che porteranno alla delimitazione dei bacini imbriferimontani e quindi ai loro consorzi di comuni.
LEGGE27 DICEMBRE 1953 N. 959
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, riguardanti l’economia montana.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga: la seguente legge:
Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l’agricoltura e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i “bacini imbriferi montani” nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.
I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi.
Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi in consorzio per ogni provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.
I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell’art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell’attuale art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l’importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione.
Il sovracanone decorre:
- dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale;
- dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi;
- nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministero per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d’Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All’atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall’art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell’articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.
Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all’approvazione dell’autorità competente a norma del presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all’articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 2. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d’Italia al Ministro dei lavori pubblici il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell’articolo stesso.
Art. 3. I consorzi previsti dall’articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere in sostituzione del sovracanone previsto dall’articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.
La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:
- per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media:
- per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowatt ora 300 per chilowatt di potenza nominale media.
I consorzi ed i comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece di sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell’articolo 1.
Art. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d’acqua a scopo potabili o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.
La presente legge, munita del sigillo della Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE4 DICEMBRE 1956, N. 1377
Sostituzione dell’art. 53 del testo unico 11 dicembre1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
promulga: la seguente legge:
Art. 1. L’art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
“Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi o delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito della quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni o Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Art. 2. Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.
LEGGE30 DICEMBRE 1959 N. 1254.
Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n.959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
promulga: la seguente legge:
Art. 1. Il comma ottavo dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, va così interpretato:
“Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.
Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell’art.52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale”.
Art. 2. Il comma nono dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:
“Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell’annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esente o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto”.
Qualora l’impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell’impianto stesso.
Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE24 GENNAIO 1977, N. 7
Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga: la seguente legge:
Art. 1. Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell’articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.
Art. 2. Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le “piccole” derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,n. 8, articolo 13.
Art. 3. Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quello attuate dopo l’entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acquee sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre1961, n. 1501, nonché è dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.
Resta altresì ferma nei riguardi delle derivazioni di acque per forza motrice di cui al precedente comma, l’applicazione delle norme dell’art. 13, commi primo, secondo e terzo, e dell’art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE22 DICEMBRE 1980, N. 925
Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga: la seguente legge:
Art. 1. La misura del sovracanone annuo dovuto ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.
Art. 2. Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall’articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.
Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d’ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.
Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l’accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.
Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all’articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all’articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell’anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.
Art. 4. La lettera b) del nono comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti: negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.
Art. 5. Le regioni, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione, acquisito l’assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.
Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l’introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.
Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.
Art. 6. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
Art. 6 bis. (Bacini imbriferi montani)
- Il sovracanone previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (48), qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d’Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953 (48).
- Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell’anno 1196, sono rassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (48).
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
- A decorrere dall’esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni (49).
LEGGE30 APRILE 1999, N. 136, ART. 28 COMMA 4°.
Norma per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.
Art. 28 (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) –
- Il termine di cui all’articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
- Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l’amministrazione provinciale competente per territorio.
- Il termine di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione.
- A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell’energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.